Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Capo V
Art. 26
112 / 176art. 71, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656 e art. 1 della legge 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 6 mar 1968
In ogni sede di direzione provinciale, che funzioni con tutti gli organi previsti dall'ordinamento in vigore, è costituita una commissione provinciale per gli uffici locali, che ha competenza per tutti gli uffici dalla direzione stessa contabilmente dipendenti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-26