Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Capo IV
Art. 23
92 / 176art. 7 della legge 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 3 gen 1989
Negli uffici locali, nei quali i telegrammi e gli espressi da recapitare raggiungano almeno la media mensile di ottocento pezzi, l'amministrazione provvede al recapito a mezzo di fattorini, il cui assegno numerico per i singoli uffici locali è fissato con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la commissione centrale per gli uffici locali Ogni quinquennio si dovrà accertare la media mensile dei telegrammi e degli espressi recapitati dai fattorini.
Nei casi in cui la media mensile degli oggetti recapitati sia discesa per qualsiasi motivo al di sotto dei seicento pezzi nell'ultimo esercizio finanziario e tale diminuzione di lavoro sia confermata nell'esercizio finanziario successivo al quinquennio, con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, verrà ridotto il numero dei fattorini in assegno all'ufficio.
Note all'articolo
- La L. 29 dicembre 1988, n. 554 ha disposto (con l'art. 11, comma 1) che "Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 (come modificato dall'articolo 10 della legge 9 gennaio 1973, n. 3), 20, 21, 23 e 24 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli uffici locali e delle agenzie postali e telegrafiche e sullo stato giuridico ed il trattamento economico del relativo personale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, [...] sono sospese fino all'individuazione di nuovi criteri per la determinazione dell'assegno numerico delle unita' necessarie a ciascun ufficio e della dotazione organica complessiva del personale, e comunque non oltre il 31 dicembre 1990"; ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che "La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 gennaio 1989".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-23