Art. 169 · art. 91 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleTitolo XI

Art. 169

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art. 91 della legge 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 6 mar 1968
I ricevitori, i portalettere ed i procaccia che, in sede di prima applicazione della legge 2 marzo 1963, n. 307 hanno conseguito l'inquadramento nella carriera ausiliaria del personale di ruolo degli uffici locali, in servizio in posti di lavoro che richiedono una prestazione inferiore a quella normale possono essere applicati, per l'integrazione della prestazione giornaliera, a mansioni interne nell'ufficio da cui l'agente dipende. Ove non sia possibile fare eseguire tale integrazione ed in attesa della riorganizzazione del servizio, il trattamento economico degli agenti interessati è corrisposto in proporzione al numero delle ore lavorative stabilite nel decreto di istituzione del posto e successive modificazioni, ferma restando la possibilità di applicarli in altra sede avente posti vacanti a prestazione intera.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-169