Art. 162 · art. 6, quarto comma, della legge 25 gennaio 1960, n. 4
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleCapo VI

Art. 162

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art. 6, quarto comma, della legge 25 gennaio 1960, n. 4

In vigore dal 6 mar 1968
I servizi prestati in qualità di ricevitore anteriormente al 1 luglio 1936 dai direttori di ufficio locale e dai titolari di agenzia sono valutati di per sè, ai fini del trattamento di quiescenza, senza versamento di ulteriore contribuzione dalla data di entrata in vigore della legge 25 gennaio 1960, n. 4.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-162