Art. 159 · art. 4 della legge 25 gennaio 1960, n. 4
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleCapo VI

Art. 159

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art. 4 della legge 25 gennaio 1960, n. 4

In vigore dal 6 mar 1968
Il contributo di riscatto, che non sia versato in unica soluzione, può essere suddiviso in rate mensili da trattenersi sullo stipendio o sulla retribuzione o sulla pensione per un periodo di tempo che sarà fissato dal consiglio di amministrazione dell'istituto postelegrafonici e comunque non superiore al periodo di servizio da riscattare. Per i riscatti, di cui al primo comma del precedente , è computato quanto l'interessato abbia già versato all'ex istituto cauzioni e quiescenza per i ricevitori postali e telegrafici, per il trattamento di quiescenza o di licenziamento, prima dell'ottobre 1952. Per il personale, già cessato dal servizio, il trattamento di quiescenza decorrerà dalla data di entrata in vigore della legge 25 gennaio 1960, n. 4 e dalla stessa data cesserà il trattamento di pensione o di assegno vitalizio in godimento. Ove all'interessato sia stata liquidata indennità, il relativo importo deve essere restituito al fondo di cui all' del presente decreto.
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