Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Capo IV
Art. 156
109 / 176art. 12, primo comma, della legge 25 gennaio 1960, n. 4; art. 22 della legge 5 marzo 1961, n. 211
In vigore dal 6 mar 1968
Il personale effettivo di cui all' della legge 5 marzo 1961, n. 211, iscritto al fondo di quiescenza previsto dall' del presente decreto, in servizio alla data di entrata in vigore della legge 211, può restare in servizio anche oltre il 65° anno di età, limitatamente al periodo necessario per il conseguimento del diritto al trattamento minimo di quiescenza, tenuto conto del periodo di servizio riscattabile e comunque non oltre il 700 anno di età.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-156