Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Titolo X
Art. 146
164 / 176art. 88 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'art. 4 della legge 27 febbraio 1958, n. 120, sostituito dall'art. 1 della legge 25 gennaio 1960, n. 4; art. 20, quarto comma, nella legge 5 marzo 1961, n. 211
In vigore dal 6 mar 1968
Ai fini del conseguimento del diritto alla pensione, della valutazione dei servizi, compresi quelli militari della misura delle pensioni e delle indennità, della concessione di pensione dipendente da infermità o morte dovute a causa di servizio, dei cumuli di pensione, dei cumuli di stipendio con pensione, dell'inizio, prescrizione, perdita, riduzione, sospensione e fine del godimento della pensione, e per ogni altro riflesso, sono applicabili, per quanto non previsto dal presente decreto, le disposizioni generali vigenti per gli impiegati civili dello Stato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-146