Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Titolo X
Art. 140
158 / 176art. 77, secondo e quarto comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656; art. 97 della legge 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 14 gen 1986
(, secondo e quarto comma, del testo unico approvato con
decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656; della legge 2 marzo 1963, n. 307)
Presso l'istituto postelegrafonici è istituito con gestione autonoma, il "Fondo per il trattamento di quiescenza al personale di ruolo degli uffici locali e delle agenzie p.t.".
L'istituto postelegrafonici compila ogni quinquennio un bilancio tecnico del fondo predetto. In base alle risultanze di tale bilancio il consiglio di amministrazione dell'istituto medesimo propone, all'occorrenza, gli opportuni provvedimenti.
Note all'articolo
- La L. 24 dicembre 1985, n. 778 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 140 del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 9 agosto 1967, n. 1417, con effetto dal 1 gennaio 1985, nell'ambito della gestione del "Fondo per il trattamento di quiescenza al personale degli uffici locali, ai titolari di agenzia, ai ricevitori ed ai portalettere" e' istituita una sub-gestione, autonoma e separata, per l'amministrazione dei beni immobili appartenenti alla gestione medesima".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-140