Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Capo IX
Art. 136
154 / 176art. 68 della legge 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 8 set 1974
Laddove non sia possibile effettuare il recapito dei telegrammi ed espressi con un fattorino, l'Amministrazione provvede con prestatori d'opera autonomi incaricati di volta in volta e pagati ad opera nella misura e con le modalità da determinarsi con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto con il Ministro per il tesoro.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-136