Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Capo III
Art. 13
45 / 176art. 6 della legge 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 6 mar 1968
Con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con il Ministro per il tesoro, saranno determinati i criteri ed i coefficienti di valutazione per quanto riguarda l'istituzione e la riorganizzazione di ricevitorie, di zone di portalettere e di posti di procacciato.
Nella formulazione dei criteri si dovrà tenere presente che l'agente può eseguire il servizio anche con mezzo motorizzato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-13