Art. 128 · art. 65, sesto, settimo, ottavo e nono comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleCapo IV

Art. 128

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art. 65, sesto, settimo, ottavo e nono comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 14 feb 1973
Ai reggenti che prestano servizio per un anno spetta un mese di congedo che può essere usufruito anche in periodi frazionati. Nel caso di prestazioni inferiori all'anno, detto congedo sarà concesso in misura proporzionale al periodo di servizio prestato. Per quanto concerne le assenze per malattia si applicano le norme vigenti per il personale civile non di ruolo dello Stato. Non si fa luogo a cancellazione dall'elenco provinciale nei casi di cessazione dall'incarico per malattia.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-128