Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Capo IV
Art. 128
103 / 176art. 65, sesto, settimo, ottavo e nono comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 14 feb 1973
Ai reggenti che prestano servizio per un anno spetta un mese di congedo che può essere usufruito anche in periodi frazionati.
Nel caso di prestazioni inferiori all'anno, detto congedo sarà concesso in misura proporzionale al periodo di servizio prestato.
Per quanto concerne le assenze per malattia si applicano le norme vigenti per il personale civile non di ruolo dello Stato.
Non si fa luogo a cancellazione dall'elenco provinciale nei casi di cessazione dall'incarico per malattia.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-128