Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Capo IV
Art. 126
101 / 176art. 65, primo, secondo e terzo comma della legge 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 14 feb 1973
Qualora gli agenti del centro scorta siano tutti occupati nella sostituzione di agenti della circoscrizione, le reggenze, sia dei posti vacanti che dei posti il cui titolare è assente per congedo, malattia od altre cause, sono conferite ai sostituti secondo l'ordine di iscrizione nell'elenco dando la precedenza all'iscritto che risiede da almeno un anno nella località da servire.
Nel caso di più aventi titolo alla reggenza nella stessa sede la preferenza è determinata dallo stato di coniugato, con riguardo al numero dei figli ed alla età.
All'atto di assumere per la prima volta la reggenza l'iscritto è tenuto a prestare promessa solenne davanti al direttore o reggente dell'ufficio locale e in presenza di due testimoni.
I reggenti non assumono verso terzi, nell'esercizio delle loro funzioni, responsabilità maggiore e diversa da quella attribuita alla Amministrazione e da questa assunta.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-126