Art. 124 · art. 62, sesto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleCapo III

Art. 124

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art. 62, sesto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 6 mar 1968
Nei casi di sospensione o cessazione dall'impiego e nei casi di trasferimento dell'ufficiale incaricato della titolarità o della reggenza, la gestione dell'ufficio viene assunta dall'ufficiale subentrante, previo passaggio di amministrazione alla presenza di un funzionario all'uopo delegato.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-124