Art. 123 · art. 62, quinto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleCapo III

Art. 123

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art. 62, quinto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 6 mar 1968
Nessuna responsabilità assume il titolare dell'agenzia per le operazioni compiute dall'ufficiale durante il periodo di reggenza.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-123