Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Capo III
Art. 123
82 / 176art. 62, quinto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 6 mar 1968
Nessuna responsabilità assume il titolare dell'agenzia per le operazioni compiute dall'ufficiale durante il periodo di reggenza.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-123