Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Capo III
Art. 122
81 / 176art. 62, terzo e quarto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 6 mar 1968
L'ufficiale assume la reggenza dell'agenzia previo accertamento dello stato di cassa, il passaggio delle chiavi della cassaforte, e dei relativi duplicati, la ricognizione dei fondi, degli stampati soggetti a controllo, dei materiali dell'ufficio, con l'osservanza delle modalità stabilite dal regolamento per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità delle poste e dei telegrafi e dalle istruzioni generali sui servizi a danaro, senza l'intervento del funzionario di cui al successivo .
Nei casi in cui il titolare, o reggente di agenzia, non possa personalmente effettuare tali consegne, al passaggio dello stato di cassa interviene il direttore dell'ufficio locale a cui l'agenzia è aggregata o un ufficiale da questi delegato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-122