Art. 12 · art. 6 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'art. 2, terzo e quarto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleCapo III

Art. 12

44 / 176

art. 6 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656, modificato dall'art. 2, terzo e quarto comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 6 mar 1968
L'istituzione, la riorganizzazione e la soppressione delle ricevitorie e delle zone di portalettere sono disposte con decreto del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, sentita la commissione provinciale per gli uffici locali. Il relativo decreto di istituzione stabilisce, altresì, l'ufficio postale da cui la ricevitoria e le zone di portalettere dipendono.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-12