Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Capo III
Art. 118
77 / 176art. 10, quarto comma della legge 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 6 mar 1968
La revoca dell'incarico di titolare di agenzia viene disposta, con provvedimento del direttore provinciale, oltre che per gravi motivi, anche quando l'impiegato riporti un giudizio complessivo annuale inferiore a "buono" o una sanzione disciplinare superiore alla censura.
Contro il provvedimento del direttore provinciale è ammesso ricorso al direttore centrale per gli uffici locali il quale decide in via definitiva, sentita la commissione provinciale per gli uffici locali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-118