Art. 117 · art. 10, secondo e terzo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleCapo III

Art. 117

76 / 176

art. 10, secondo e terzo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 6 mar 1968
Alla titolarità delle agenzie è preposto normalmente un ufficiale di prima classe. Le funzioni di titolare di agenzia sono conferite dal direttore provinciale. Nel caso di più aspiranti alla titolarità o reggenza di una agenzia, l'incarico è conferito dal direttore provinciale, sentita la commissione provinciale per gli uffici locali. Ha titolo di preferenza l'ufficiale che abbia già prestato servizio nella stessa agenzia come coadiutore reggente, coadiutore o ricevitore, semprechè riconosciuto idoneo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-117