Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Capo III
Art. 117
76 / 176art. 10, secondo e terzo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 6 mar 1968
Alla titolarità delle agenzie è preposto normalmente un ufficiale di prima classe. Le funzioni di titolare di agenzia sono conferite dal direttore provinciale.
Nel caso di più aspiranti alla titolarità o reggenza di una agenzia, l'incarico è conferito dal direttore provinciale, sentita la commissione provinciale per gli uffici locali.
Ha titolo di preferenza l'ufficiale che abbia già prestato servizio nella stessa agenzia come coadiutore reggente, coadiutore o ricevitore, semprechè riconosciuto idoneo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-117