Art. 116 · art. 59 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleCapo II

Art. 116

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art. 59 della legge 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 6 mar 1968
Gli uffici locali di nuova istituzione sono affidati in reggenza ad un ufficiale di 1° classe semprechè idoneo. In mancanza, il direttore provinciale può affidare la reggenza ad altro ufficiale purchè in possesso dei requisiti indicati nel secondo comma del precedente .
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-116