Art. 112 · art. 60, primo e secondo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleCapo II

Art. 112

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art. 60, primo e secondo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 6 mar 1968
L'ufficiale delegato è scelto dal direttore provinciale, sentito il direttore o reggente dell'ufficio locale, preferibilmente tra gli ufficiali di prima classe e, ove ciò non sia possibile, tra gli ufficiali delle qualifiche inferiori dello stesso ufficio. Nella scelta si tiene conto dei requisiti di maggiore anzianità, capacità, idoneità ed attitudine alla gestione amministrativa, contabile e tecnica dell'ufficio.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-112