Art. 11 · art. 8, secondo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleCapo II

Art. 11

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art. 8, secondo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 6 mar 1968
Nei casi previsti dall'articolo precedente gli organi locali devono provvedere alla fornitura gratuita del locale e del relativo arredamento, riscaldamento ed illuminazione.
Storico versioni

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-11