Art. 109 · art. 96 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleCapo II

Art. 109

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art. 96 della legge 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 6 mar 1968
La dispensa dal servizio per motivi di salute decorre dalla data in cui l'impiegato è stato dichiarato inidoneo dall'ultimo organo sanitario al quale è stato sottoposto a visita medica o dalla scadenza della durata massima dell'aspettativa, permanendo l'inidoneità al servizio. Si applicano le disposizioni del primo comma dell' del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-109