Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Capo II
Art. 108
32 / 176art. 95 della legge 2 marzo 1963, n. 307
In vigore dal 6 mar 1968
Ove l'inidoneità al servizio espressa dal medico fiscale sia attribuita a malattie contratte in servizio e per causa di servizio l'impiegato sarà sottoposto a visita medico-collegiale con le norme e cautele di cui al comma secondo e terzo dell' del decreto del Capo provvisorio dello Stato del 20 agosto 1947, n. 1711.
Nel caso in cui il giudizio del collegio medico non concordi con il parere del medico fiscale l'impiegato sarà sottoposto a visita di controllo del medico provinciale il cui giudizio è definitivo.
L'amministrazione potrà far sottoporre l'impiegato a visita di controllo del medico provinciale anche quando il giudizio di inidoneità del medico fiscale concordi con quello del collegio medico.
Sia alla visita medico-collegiale, sia a quella del medico provinciale l'impiegato può farsi assistere da un medico di fiducia.
La dispensa dal servizio prevista dal presente articolo e dal precedente è adottata con provvedimento del direttore generale o, per sua delega, del direttore centrale per gli uffici locali Avverso il detto provvedimento è ammesso ricorso al Ministro che decide sentita la commissione centrale per gli uffici locali.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-108