Art. 107 · art. 94 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleCapo II

Art. 107

31 / 176

art. 94 della legge 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 6 mar 1968
Nel caso che l'impiegato non accetti il giudizio del medico fiscale, sarà sottoposto a visita di controllo da effettuarsi da un collegio medico. Qualora il collegio medico confermi il giudizio di idoneità al servizio espresso dal medico fiscale, l'impiegato sarà invitato a riprendere immediatamente servizio. Qualora il collegio medico confermi il giudizio di inidoneità espresso dal sanitario fiscale, l'impiegato viene dispensato dal servizio. Contro il giudizio del collegio medico l'impiegato potrà appellarsi a quello del medico provinciale il cui parere è definitivo. Nel caso in cui il giudizio del collegio medico non concordi con quello emesso dal medico fiscale l'impiegato sarà sottoposto ad una ulteriore visita di controllo presso il medico provinciale il cui parere è definitivo. Sia alla visita medico-collegiale, sia a quella del medico provinciale, l'impiegato ha diritto di farsi assistere da un medico di propria fiducia.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-107