Art. 105 · art. 34, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656; modificato dall'art. 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 120 e dall'art. 92 della legge 2 marzo 1963, n. 307
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleTitolo VII

Art. 105

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art. 34, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656; modificato dall'art. 3 della legge 27 febbraio 1958, n. 120 e dall'art. 92 della legge 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 6 mar 1968
Per gli impiegati di ruolo degli uffici locali si osservano le disposizioni stabilite nello statuto per gli impiegati civili dello Stato, in materia di dimissioni, dispensa dal servizio, decadenza, collocamento a riposo e riammissione, salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto. La cessazione del rapporto di servizio per dimissioni o per collocamento a riposo è disposta con provvedimento del direttore centrale per gli uffici locali o, per sua delega, del direttore provinciale.
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