Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personale›Capo II
Art. 104
29 / 176art. 38 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656; art. 19 della legge 5 marzo 1961, n. 211
In vigore dal 6 mar 1968
L'importo delle ammende e delle riduzioni dello stipendio è devoluto al "Fondo per il trattamento di quiescenza" di cui all'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-104