Art. 104 · art. 38 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656; art. 19 della legge 5 marzo 1961, n. 211
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleCapo II

Art. 104

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art. 38 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1952, n. 656; art. 19 della legge 5 marzo 1961, n. 211

In vigore dal 6 mar 1968
L'importo delle ammende e delle riduzioni dello stipendio è devoluto al "Fondo per il trattamento di quiescenza" di cui all'.
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