Art. 100 · art. 49, primo, secondo e terzo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307
Testo unico ordinamento uffici, agenzie postali, telegrafiche e del personaleCapo II

Art. 100

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art. 49, primo, secondo e terzo comma, della legge 2 marzo 1963, n. 307

In vigore dal 6 mar 1968
L'ammenda disciplinare e la censura sono inflitte dal capo del primo reparto della direzione provinciale. La riduzione dello stipendio e la sospensione dalla qualifica con privazione dello stipendio sono inflitte dal direttore provinciale, sentita la commissione provinciale per gli uffici locali. La destituzione dall'impiego è disposta con decreto del Ministro, sentita la commissione centrale degli uffici locali.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-08-09;1417#art-tuo-100