Art. 15

Art. 15

15 / 19
In vigore dal 26 gen 1968
Il pagamento della borsa viene effettuato in rate mensili posticipate, a decorrere dal giorno in cui il titolare della borsa si presenta al capo della rappresentanza diplomatica o consolare italiana, ai sensi del primo comma dell'. Ai titolari medesimi vengono rimborsate le spese per il viaggio in ferrovia in 1ª classe dal comune di ordinaria residenza alla sede di destinazione; per i percorsi marittimi o aerei verrà fornito direttamente il biglietto di passaggio in classe turistica. Agli stessi sarà concesso, su richiesta motivata degli interessati, il rimborso delle spese per il viaggio di ritorno, con le modalità indicate nel comma precedente, sempre che rientrino definitivamente in Italia entro un mese dalla scadenza della borsa ovvero anche prima della scadenza, ma sempre per il definitivo rientro in Italia, quando concorrano speciali motivi e previa autorizzazione del Ministero del commercio con l'estero o, nei casi di assoluta urgenza, della rappresentanza diplomatica o consolare italiana del luogo.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-28;1291#art-15