Art. 16

Art. 16

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In vigore dal 5 ott 1967
Delle riunioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo è redatto verbale che, dopo l'approvazione, seduta stante o nella seduta immediatamente successiva a quella cui il verbale si riferisce, è firmato dal presidente e dal segretario. Anche le deliberazioni del presidente sono annotate in apposito registro firmato dal presidente e dal segretario.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-24;806#art-16