Art. 8
Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di TrentoCapo II

Art. 8

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In vigore dal 28 mar 1982
Il rettore è nominato in apposita seduta comune: a) dai membri del consiglio di amministrazione dell'Università; b) dai professori ordinari, straordinari ed associati non facenti parte del consiglio di amministrazione; c) dai rappresentanti dei ricercatori nei consigli di facoltà; d) da un numero di rappresentanti dell'Istituto Trentino di cultura - designati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso - pari al numero degli appartenenti alle lettere b) e c). La riunione congiunta è convocata e presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione dell'Università. Il rettore dura in carica un triennio e può essere rieletto. Il rettore: a) rappresenta l'Università nelle cerimonie nel conferimento dei titoli accademici; b) convoca e presiede il senato accademico; c) esercita l'alta vigilanza sull'attività scientifica e didattica dell'Università e sul personale docente e tecnico, curando, altresì, l'osservanza di tutte le norme dell'ordinamento universitario; d) provvede a dare esecuzione sia alle deliberazioni del consiglio di amministrazione in materia scientifica e didattica, sia alle deliberazioni del senato accademico; e) infligge le sanzioni disciplinari in conformità alle disposizioni vigenti; f) riferisce con relazione annuale al consiglio di amministrazione sull'attività scientifica e didattica dell'Università; g) esercita tutte le altre funzioni ad esso demandate dalle leggi e dai regolamenti sull'istruzione universitaria salva la competenza degli altri organi previsti dal presente statuto. Per i casi di impedimento o di assenza il rettore può designare uno dei professori di ruolo dell'Università per la sua sostituzione. Al rettore spetta una indennità di carica non computabile ai fini del trattamento di quiescenza, nella misura stabilita dal consiglio di amministrazione, nei limiti delle norme vigenti sull'indennità di carica spettante ai rettori delle università statali.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-04;1099#art-sdi-8