Art. 7
Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di TrentoCapo II

Art. 7

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In vigore dal 28 feb 1973
Il presidente del consiglio di amministrazione: a) convoca e presiede le adunanze del consiglio stesso; b) ha la legale rappresentanza dell'Università; c) cura l'esecuzione dei provvedimenti del consiglio di amministrazione, fatta salva la competenza del rettore in materia scientifica e didattica; d) conclude e stipula i contratti, firma gli ordinativi di pagamento; e) può adottare deliberazioni di urgenza sulle materie indicate alle lettere a), d), f), h), i) del precedente , salvo ratifica del consiglio di amministrazione cui riferisce nella prima successiva adunanza; f) esercita tutte le altre attribuzioni ad esso demandate dal presente statuto o delegategli dal consiglio di amministrazione. Il presidente può designare, di volta in volta, un membro del consiglio di amministrazione a sostituirlo in caso di impedimento o di assenza.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-04;1099#art-sdi-7