Art. 53
Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di TrentoCapo IX

Art. 53

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In vigore dal 15 set 1981
CAPO VIII GESTIONE AMMINISTRATIVA . Il finanziamento dell'Università è assunto dall'istituto trentino di cultura il quale potrà mettere a disposizione anche una sede e le attrezzature necessarie al suo funzionamento. Tali beni debbono essere iscritti in apposito inventario. Al mantenimento dell'Università sono devoluti anche i contributi di enti e privati e i proventi derivanti dalle tasse e soprattasse scolastiche. Il patrimonio dell'Università è costituito da beni immobili e mobili di cui è tenuto regolare inventario. Qualora l'Università avesse per qualsiasi motivo a cessare, oppure dovesse essere privata della personalità giuridica e della autonomia amministrativa, il suo patrimonio sarà devoluto allo Istituto trentino di cultura.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 5 dicembre 1980, n. 1211 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) l'introduzione degli articoli 29 e 30, e il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Ha inoltre disposto (con l'art. 6, comma 1) che "L'art. 53 e' sostituito dal seguente: Qualora vengano temporaneamente a trovarsi assegnati alle facolta' meno di tre professori di ruolo, il Ministro della pubblica istruzione, su proposta del consiglio di amministrazione, procede alla costituzione di un comitato ordinatore integrando il numero dei professori di ruolo con la nomina di tante unita' quanti sono i professori mancanti per raggiungere il numero di tre. Al comitato ordinatore sono attribuite le funzioni che le vigenti disposizioni di legge e il regolamento demandano al consiglio di facolta'. I professori che nel frattempo vengono a ricoprire i posti di ruolo assegnati alle singole facolta' sono aggregati al rispettivo comitato ordinatore. Detti comitati cessano dalle loro funzioni allorquando alla rispettiva facolta' risultano assegnati almeno tre professori di ruolo. I professori chiamati a far parte del comitato ordinatore non possono comunque restare in carica per un periodo di tempo superiore a due anni."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-04;1099#art-sdi-53