Art. 5
Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di TrentoCapo II

Art. 5

5 / 59
In vigore dal 28 mar 1982
Il consiglio di amministrazione si compone: a) del presidente dell'"Istituto Trentino di Cultura" che lo presiede; b) di undici rappresentanti dell'Istituto trentino di cultura, designati dal consiglio di amministrazione dell'Istituto stesso; c) di un rappresentante dei professori ordinari e straordinari, anche fuori ruolo, dell'Università, designato dagli stessi; d) di un rappresentante del Governo scelto dal Ministro per la pubblica istruzione; e) del rettore dell'Università; f) dei presidi delle facoltà; g) di un rappresentante dei professori associati, designato dagli stessi; h) di un rappresentante dei ricercatori universitari, designato dagli stessi; i) di un rappresentante del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario eletto dal personale medesimo; l) di fino studente, con voto consultivo, designato dall'organismo rappresentativo studentesco dell'Università. L'esercizio dell'elettorato attivo per la nomina di un rappresentante dei ricercatori universitari spetta anche agli assistenti del ruolo ad esaurimento. Fin quando non entreranno a far parte del consiglio di amministrazione i rappresentanti dei professori associati e dei ricercatori continuano a far parte il rappresentante dei professori incaricati e il rappresentante degli assistenti di ruolo ad esaurimento. Partecipa con voto deliberante alle riunioni del consiglio il direttore amministrativo che assolve anche le funzioni di segretario. Enti o privati qualora concorrano direttamente o per il tramite dell'Istituto trentino di cultura, al mantenimento dell'Università con un contributo annuo non inferiore a quello dei soci fondatori dell'Istituto trentino di cultura impegnato con atto formale per un periodo almeno pari alla durata in carica del consiglio di amministrazione, hanno diritto a designare ciascuno, un rappresentante. Gli enti e i privati che concorrano con un contributo non inferiore a due milioni hanno diritto a designare collegialmente un proprio rappresentante. L'accettazione dei nuovi contributi degli enti o privati è deliberata dal consiglio di amministrazione su proposta del presidente. Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i suoi componenti possono essere confermati. In seno al consiglio di amministrazione può essere nominata una giunta esecutiva composta dal presidente del consiglio di amministrazione, dal rettore, dal direttore amministrativo e da due membri nominati dal consiglio di amministrazione scelti nel proprio seno. Alla giunta esecutiva il consiglio di amministrazione può delegare alcune delle sue funzioni o conferire incarichi particolari.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-04;1099#art-sdi-5