Art. 48
Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di TrentoCapo IX

Art. 48

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In vigore dal 15 set 1981
L'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per gli atti di competenza degli uffici dell'Università sono stabiliti di anno in anno dal consiglio di amministrazione, secondo le norme vigenti per le università statali.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 5 dicembre 1980, n. 1211 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) l'introduzione degli articoli 29 e 30, e il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-04;1099#art-sdi-48