Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento›Capo VI
Art. 36
36 / 59In vigore dal 28 mar 1982
In aggiunta ai corsi a titolo ufficiale, presso l'Università possono impartirsi i corsi a titolo privato, in conformità alle norme del vigente testo unico delle leggi sull'istruzione superiore e del regolamento generale universitario.
Su proposta del consiglio di facoltà, con l'approvazione del senato accademico, approvato dal consiglio di amministrazione, possono essere ritenuti validi agli effetti didattici, come sostitutivi o integrativi dei corsi ufficiali o dei seminari, i corsi tenuti da professori italiani o stranieri che siano stati invitati o siano stati accolti come visitatori dalla libera Università degli studi di Trento.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 5 dicembre 1980, n. 1211 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) l'introduzione degli articoli 29 e 30, e il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
- Il D.P.R. 21 ottobre 1981, n. 1042 ha disposto (con l'art. 1) che il presente articolo e' soppresso e sostituito come segue: "Art. 36. - Il numero dei posti di ricercatore universitario e' determinato dalla tabella IV annessa al presente statuto. Alla copertura dei posti di ricercatore universitario si provvede nei modi previsti dalle vigenti disposizioni sull'istruzione universitaria e la nomina o il trasferimento dei ricercatori universitari sono deliberati dal consiglio di amministrazione, su proposta dei rispettivi consigli di facolta' con l'approvazione del senato accademico, e resi esecutivi con provvedimento del rettore dell'Universita'. I ricercatori universitari contribuiscono allo sviluppo della ricerca scientifica universitaria ed assolvono compiti didattici integrativi dei corsi di insegnamento ufficiali. Ai ricercatori universitari si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei ricercatori universitari statali ed e' loro assicurato, mediante apposita ritenuta sugli stipendi, analogo trattamento di quiescenza. I ricercatori universitari hanno l'obbligo di risiedere stabilmente a Trento"."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-04;1099#art-sdi-36