Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di Trento›Capo VI
Art. 35
35 / 59In vigore dal 28 mar 1982
I professori di ruolo hanno l'obbligo di risiedere stabilmente a Trento.
Possono, tuttavia, essere autorizzati provvisoriamente dal rettore, sentito il consiglio di amministrazione, a risiedere in località diversa, ove ciò sia compatibile col pieno e regolare adempimento dei loro doveri d'ufficio.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 5 dicembre 1980, n. 1211 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) l'introduzione degli articoli 29 e 30, e il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.
- Il D.P.R. 21 ottobre 1981, n. 1042 ha disposto (con l'art. 1) che il presente articolo e' soppresso e sostituito come segue: "Art. 35. - Il numero dei posti di assistente del ruolo ad esaurimento e' determinato dalla tabella III annessa al presente statuto. Gli assistenti collaborano con i professori nella ricerca scientifica e li coadiuvano nell'attivita' didattica. Ad essi possono essere affidati corsi di lezioni propedeutiche o istituzionali, nonche' corsi di esercitazioni. Agli assistenti di ruolo si applicano le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico degli assistenti universitari di ruolo statale ed e' loro assicurato, mediante apposita ritenuta sugli stipendi, analogo trattamento di quiescenza. Gli assistenti di ruolo hanno l'obbligo di risiedere stabilmente a Trento".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-04;1099#art-sdi-35