Art. 33
Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di TrentoCapo VI

Art. 33

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In vigore dal 15 set 1981
Gli incarichi per l'insegnamento delle discipline obbligatorie e complementari, cui non sono attribuiti i posti di professori di ruolo stabiliti in organico, sono proposti nel mese di maggio di ogni anno dal consiglio di facoltà, deliberati dal consiglio di amministrazione e resi esecutivi con provvedimento del rettore. Nella determinazione del numero dei complementari da impartire di anno in anno, si seguono le norme dello Stato. Qualora le facoltà ravvisassero l'opportunità di superare tale numero, il consiglio di amministrazione, su proposta dei consigli di facoltà interessati con l'approvazione del senato accademico, deciderà se accogliere la proposta e quali insegnamenti attivare. La scelta dei docenti lo svolgimento, la durata e la revoca degli incarichi, nonché il trattamento economico e di quiescenza degli incaricati sono disciplinati dalle norme vigenti in materia per le università e gli istituti superiori statali.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 5 dicembre 1980, n. 1211 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) l'introduzione degli articoli 29 e 30, e il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-04;1099#art-sdi-33