Art. 32
Statuto dell'istituto superiore di scienze sociale di TrentoCapo VI

Art. 32

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In vigore dal 15 set 1981
Ai professori di ruolo si applicanole norme sulla assunzione, sullo stato giuridico ed il trattamento economico vigenti per i corrispondenti professori di ruolo statali ed è loro assicurato, mediante apposita ritenuta sugli stipendi, un analogo trattamento di quiescenza. I professori di ruolo trasferiti, in base alle rispettive disposizioni in vigore, da università o istituti superiori statali o liberi, sono inquadrati nel ruolo dei professori dell'Università, con l'anzianità e con lo stipendio di cui erano provvisti all'atto del trasferimento.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 5 dicembre 1980, n. 1211 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) l'introduzione degli articoli 29 e 30, e il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi. Ha inoltre disposto (con l'art. 5, commi 1 e 2) che "Il primo comma dell'art. 32 e' modificato nel senso che dopo la parola "istituti scientifici" sono inserite le seguenti "dei dipartimenti". Nello stesso articolo il secondo comma e' modificato nel senso che dopo le parole "all'istituto" sono inserite le seguenti "al dipartimento"."

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-07-04;1099#art-sdi-32