Art. 19
Statuto del Consorzio per il porto e per la zona industriale di Venezia Marghera

Art. 19

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In vigore dal 25 nov 1967
Al presidente, al vice presidente ed ai membri del Consiglio spetta il rimborso delle eventuali spese di viaggio e una indennità diaria per il soggiorno fuori della sede. Ad essi può essere assegnata una indennità di carica e di presenza da fissarsi annualmente con deliberazione del Consiglio all'inizio di ogni esercizio. Ai revisori dei conti spetta parimenti il rimborso delle spese di viaggio e una indennità diaria per il soggiorno fuori della sede: il Consiglio delibera annualmente il loro emolumento.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;986#art-sdc-19