Art. 77 · Riduzioni tariffarie sui trasporti ferroviari e marittimi di prodotti agricoli
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiornoSez. II

Art. 77

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Riduzioni tariffarie sui trasporti ferroviari e marittimi di prodotti agricoli

In vigore dal 13 giu 1978
ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.P.R. 6 MARZO 1978, N. 218

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-77