Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno›Capo II
Art. 312
50 / 335Modifiche del percorso delle strade comunali
In vigore dal 9 lug 1968
, legge numero 601/1917
Il Governo, sentiti i consigli comunali interessati, il consiglio superiore dei lavori pubblici ed il Consiglio di Stato, può modificare il percorso delle strade comunali, che si costruiscono in Basilicata e in Calabria a cura dello Stato, anche nei punti estremi o intermedi fissati dalle leggi 31 marzo 1904, n. 140, e 25 giugno 1906, n. 255, quando ciò sia necessario per metterle in armonia con le mutate esigenze della viabilità e del traffico, prolungando eventualmente tali strade fino a raggiungere quelle località o quelle arterie verso le quali sono dirette.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-312