Art. 303 · Piani di trasferimento
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiornoTitolo IX

Art. 303

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Piani di trasferimento

In vigore dal 9 lug 1968
, legge numero 445/1908. I competenti uffici del genio civile, per ogni abitato compreso nella tabella E, annessa alla legge 9 luglio 1908, n. 445, recante provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria, compilano due piani uno dei quali indica la zona che deve essere abbandonata e l'altro la località in cui deve sorgere il nuovo abitato. Indicano pure quali edifici pubblici sia necessario spostare, tenendo conto del numero degli abitanti e della distanza da altri centri abitati, già provvisti di tali edifici.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-303