Art. 302 · Dichiarazione di pubblica utilità
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiornoTitolo IX

Art. 302

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Dichiarazione di pubblica utilità

In vigore dal 9 lug 1968
, legge numero 445/1908. I lavori di trasferimento in nuova sede degli abitati effettuati in Basilicata e Calabria ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445, nonché l'acquisto del suolo all'uopo occorrente sono dichiarati di pubblica utilità. Sono pure dichiarate di pubblica utilità le opere di consolidamento occorrenti per quei comuni che non siano già contemplati, per lavori di tal natura, dalle leggi 31 marzo 1904, n. 140 e 25 giugno 1906, n. 255, a favore della Basilicata e della Calabria. Nelle opere di consolidamento non potranno essere compresi lavori intesi alla riparazione di fabbricati o strade. La indennità per i terreni che devono espropriarsi in sede dei nuovi abitati è determinata sulla media del valore venale e dei fitti conservati, risultanti da contratti regolarmente registrati, che siano stati stipulati nel sessennio precedente il 30 luglio 1908 e riguardino i terreni da occupare od altri situati in zone finitime di condizioni analoghe. In mancanza di fitti accertati, l'indennità è fissata sulla media risultante dal valore venale e dall'imponibile netto agli effetti dell'imposta sui terreni. Le eventuali contestazioni sono definite inappellabilmente da un collegio arbitrale composto di tre membri, nominati uno dal Ministero dei lavori pubblici, uno dal proprietario o dai proprietari espropriandi ed il terzo dal presidente del tribunale competente. Il presidente nomina anche l'arbitro o gli arbitri che non siano stati designati dalle parti.
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