Art. 300 · Sussidio dello Stato
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiornoTitolo VIII

Art. 300

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Sussidio dello Stato

In vigore dal 9 lug 1968
, D.L.C.P.S. legge numero 281/1947. , c. 2°, legge numero 910/1966. Nei territori nei quali opera l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e in Lucania il sussidio dello Stato per le opere inerenti alla irrigazione o trasformazione di competenza privata, può essere elevato fino al 50 per cento della spesa e sino al 60 per cento ove si tratti di piccole aziende e le opere siano di particolare onerosità. , D.L.C.P.S legge numero 281/1947. La disposizione di cui al comma precedente nonché quelle degli del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 18 marzo 1947, n. 281 concernenti l'Ente per lo sviluppo della irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e in Lucania sono applicabili anche ai consorzi di bonifica della Puglia e della Basilicata nell'ambito del rispettivo territorio.
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