Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno›Capo III
Art. 295
112 / 335Cessione in proprietà degli alloggi
In vigore dal 9 lug 1968
, legge numero 952/1966.
Al di fuori delle ipotesi previste dall' gli alloggi costruiti dallo Stato nei nuovi abitati di Gairo e Osini, ai sensi della legge 9 agosto 1954, n. 640, recante provvedimenti per l'eliminazione delle abitazioni malsane, del decreto legislativo 12 aprile 1948, n. 1010, ratificato con legge 18 dicembre 1952, n. 3136, concernente i lavori di carattere urgente ed inderogabile dipendenti da necessità di pubblico interesse determinate da eventi calamitosi, e della legge 10 gennaio 1952, n. 9, recante provvidenze in favore delle zone disastrate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951, e destinati o comunque idonei al perseguimento degli scopi di cui al presente capo, sono ceduti in proprietà a coloro i quali abbiano titolo a contributi per la ricostruzione della propria abitazione ed optino per l'acquisto dei suddetti alloggi.
Il prezzo della cessione, da corrispondere in dieci annualità al tasso legale dell'interesse, è calcolato nei modi previsti dal secondo comma dell'.
Qualora la spesa per la costruzione dell'alloggio, detratto il costo dell'area di sedime in ragione di cento metri quadrati, sia superiore a lire 3.500.000, la parte eccedente tale somma deve essere versata in unica soluzione all'atto della consegna dell'alloggio.
Sugli immobili ceduti è iscritta ipoteca a favore dello Stato ai sensi dell'art. 2817 del codice civile.
Salva la priorità degli aventi titolo a contributo, coloro che non hanno tale titolo possono ottenere la cessione in proprietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, sulla disciplina della cessione in proprietà degli alloggi di tipo popolare ed economico, e successive modificazioni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-295