Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno›Capo III
Art. 292
109 / 335Limiti del contributo
In vigore dal 9 lug 1968
, legge numero 952/1966.
Per il completamento del trasferimento degli abitati di Gairo ed Osini (Nuoro), già intrapreso in applicazione delle leggi 28 gennaio 1960, n. 31, recante provvidenze in dipendenza delle alluvioni, mareggiate e terremoti del 1958, 1959, 10 gennaio 1952, n. 9, recante provvidenze in favore delle zone disastrate dalle alluvioni e mareggiate dell'estate e dell'autunno 1951, e 9 luglio 1908, n. 445, recante provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria, il limite dei contributi di cui all', lettera i) della predetta legge 10 gennaio 1952, n. 9, è modificato come segue: la spesa complessiva ammissibile al contributo per ciascun proprietario, a qualunque categoria appartenga, non potrà superare lire 3.500.000, riferita alla costruzione di una unità immobiliare di tre stanze ed accessori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-292