Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno›Sez. V
Art. 290
308 / 335Interventi per lo sviluppo delle strutture commerciali
In vigore dal 9 lug 1968
, legge numero 588/1962.
Al fine di rafforzare la struttura commerciale della Regione saranno disposti interventi intesi:
a) a promuovere e a finanziare l'istituzione di borse merci e di esperimenti di aste, il miglioramento dei servizi di informazione commerciale, lo svolgimento di campagne pubblicitarie e la partecipazione a manifestazioni fieristiche;
b) ad assumere a carico degli stanziamenti di cui alle disposizioni del presente capo gli oneri a cui gli enti che ne hanno facoltà debbono far fronte per la istituzione di magazzini generali nell'ambito delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione e nei centri di maggiore interesse commerciale;
c) a concedere contributi, nella misura non superiore al 4 per cento, nel pagamento degli interessi per crediti a medio termine relativi a nuovi impianti o allo ammodernamento delle strutture commerciali esistenti, compresi i mezzi per il trasporto merci in conto proprio, nonché le navi specificamente attrezzate per il traghetto di automezzi commerciali e turistici da e per la Sardegna.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-290