Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno›Sez. V
Art. 289
307 / 335Fondo per il credito all'artigianato artistico
In vigore dal 9 lug 1968
, legge numero 588/1962
È autorizzata la costituzione presso un istituto di credito, in base ad apposita convenzione da stipularsi tra la Regione e l'istituto medesimo, di un fondo per la concessione di prestiti alle aziende di artigianato artistico.
È altresì autorizzata la concessione di contributi per l'attuazione di programmi di assistenza tecnica e artistica alla produzione artigiana e per la creazione di una efficiente organizzazione commerciale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-289