Art. 289 · Fondo per il credito all'artigianato artistico
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiornoSez. V

Art. 289

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Fondo per il credito all'artigianato artistico

In vigore dal 9 lug 1968
, legge numero 588/1962 È autorizzata la costituzione presso un istituto di credito, in base ad apposita convenzione da stipularsi tra la Regione e l'istituto medesimo, di un fondo per la concessione di prestiti alle aziende di artigianato artistico. È altresì autorizzata la concessione di contributi per l'attuazione di programmi di assistenza tecnica e artistica alla produzione artigiana e per la creazione di una efficiente organizzazione commerciale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-289