Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiorno›Sez. V
Art. 288
306 / 335Contributi per l'artigianato
In vigore dal 9 lug 1968
, legge numero 588/1962.
Sono autorizzati, a carico degli stanziamenti di cui alle disposizioni previste dal presente capo, interventi diretti a:
a) concedere agli imprenditori artigiani contributi non superiori al 50 per cento della spesa per gli ammodernamenti ed ampliamenti degli impianti esistenti e per la creazione di nuovi impianti. Il contributo viene elevato fino ad un massimo del 75 per cento per le cooperative di produzione artigiana ed i consorzi indicati nell' della legge 25 luglio 1956, n. 860;
b) concedere, congiuntamente ai contributi di cui alla lettera precedente, sussidi in conto pagamento degli interessi su operazioni di credito a medio termine per il resto della spesa ed in misura tale da far gravare sull'artigiano non più del 3 per cento annuo.
La garanzia sussidiaria di cui al quinto comma dello è estesa anche a favore degli imprenditori artigiani e loro cooperative.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1967-06-30;1523#art-tud-288