Art. 283 · Contributi per l'allestimento e l'ampliamento di impianti industriali
Testo unico delle leggi sugli interventi nel mezzogiornoSez. IV

Art. 283

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Contributi per l'allestimento e l'ampliamento di impianti industriali

In vigore dal 9 lug 1968
, legge numero 588/1962 Previa autorizzazione del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno di cui all', possono essere concessi entro il quadro delle priorità stabilite dall' contributi in conto capitale, in misura non superiore al 40 per cento dell'ammontare delle spese totali, per lo allestimento e l'ampliamento di impianti industriali, esclusi quelli produttori di energia elettrica. È autorizzata altresì la concessione all'Ente sardo di elettricità di contributi per l'ampliamento dei suoi impianti e per la costruzione di linee di trasporto di energia elettrica. Oltre ai macchinari e alle attrezzature, sono comprese nel calcolo della spesa le opere murarie e le altre indicate negli del presente testo unico. Quando i macchinari, le attrezzature e le opere siano ammessi a contributo a qualsiasi altro titolo, a termini di disposizioni diverse da quelle contenute nel presente capo, i contributi medesimi possono essere integrati fino alla concorrenza della misura indicata nel comma precedente. I criteri per la determinazione della misura e la scala di priorità dei contributi di cui ai commi precedenti sono determinati dal piano e dai programmi in relazione alle dimensioni, al settore, al rapporto tra capitale investito ed occupazione, nonché alla localizzazione delle iniziative. Nell'ambito dei fondi assegnati per la concessione dei contributi di cui ai commi precedenti è stabilito nel piano e nei programmi l'ammontare massimo disponibile per le iniziative di grandi dimensioni. Nella concessione dei contributi a tali iniziative hanno priorità assoluta quelle che, oltre al ciclo produttivo di base, comprendono anche i cicli di lavorazione successiva. È istituito un apposito fondo per la concessione di garanzie sussidiarie nei limiti del 30 per cento dei mutui concessi dagli istituti di credito a medie e piccole imprese che, pur presentando requisiti di validità economica e tecnica, non possono fornire in proprio le necessarie garanzie reali agli istituti finanziatori.
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